Mediazione civile Prezzi e Costi

Riguardo ai costi per la mediazione, GM&P – pur essendo un ente privato – ha fatto la scelta di allineare le proprie tariffe alle tabelle previste per gli enti pubblici dal Decreto ministeriale 180/2010.

Costi per la mediazione
I costi della mediazione sono chiari e conosciuti dalle parti prima dell’avvio del procedimento. Inoltre, questi costi prescindono dal numero di mediatori coinvolti e dal numero di incontri svolti.
I costi della mediazione sono chiari e riportati qui seguito.
Indennità di mediazione
Tabella delle indennità
Indennità di mediazione.
L’ indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
Le spese di avvio (pari ad € 48,80 IVA compresa per i valori delle controversie fino ad € 250.000 oppure ad € 97,60 IVA compresa per i valori delle controversie superiori ad € 250.000) sono a carico di ogni parte che aderisce alla procedura e partecipa al primo incontro, a prescindere dall’avvio effettivo della mediazione. Alle spese di avvio vanno aggiunti, per la parte istante, i costi sostenuti per la convocazione attraverso raccomandata pari ad € 15,00 per ogni parte convocata.
Le spese di mediazione, indicate nella tabella seguente, devono essere corrisposte in caso di avvio e al termine del primo incontro gratuito. In ogni caso il saldo delle spese di mediazione deve essere corrisposto prima del rilascio del verbale finale. Ad esse va aggiunto il rimborso delle eventuali ulteriori spese vive sostenute.


Tabella delle indennità
La tabella delle indennità comprende le spese di avvio e le spese di mediazione, entrambe definite in base al valore della controversia.
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. Se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Sono invece previste dalla legge (a valere solo sulle spese di mediazione) le seguenti maggiorazioni:
+ 20% in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare, dichiarati dal Responsabile dell’Organismo (eccetto per le materie ex art. 5, c.1 bis e c.2 del D.Lgs 28/2010).
+ 20% in caso di formulazione della proposta (eccetto per le materie ex art. 5, c.1 bis e c.2 del D.Lgs 28/2010).
+ 25% in caso di accordo raggiunto.
Infine, in base all’art. 20 del D. Lgs. N. 28/2010, è previsto un credito d’imposta nei seguenti termini: alle parti che corrispondono l’indennità è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino alla concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.