Cos’è la mediazione civile.

gm&p mediazione e formazione

Accordarsi è possibile.

In questa pagina presentiamo brevemente la mediazione civile. Se dopo la lettura di questo articolo dovessero esserci ancora dei dubbi, siamo a disposizione per una prima consulenza gratuita.

un mediatore civile e un cliente al tavolo mentre parlano di una causa
  • La mediazione civile è l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad accompagnare due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia.
  • La mediazione civile rappresenta un’opportunità per coloro che, vivendo un’esperienza conflittuale, vogliano, all’interno di  uno spazio neutrale, ricercarne una soluzione in modo costruttivo.  
  • Con la mediazione civile le parti in conflitto hanno la possibilità di intraprendere una via rapida per trovare un accordo. Il percorso si conclude generalmente in pochi incontri.
  • La mediazione civile ha alcune caratteristiche peculiari: garantisce la massima riservatezza e le informazioni raccolte in mediazione rimangono assolutamente confidenziali; viene tutelata l’autonoma volontà delle parti; offre l’opportunità di salvaguardare le relazioni future tra i soggetti coinvolti; è conveniente economicamente sia per i costi chiari e contenuti sia per la possibilità di maturare crediti di imposta.
  • La mediazione civile si distingue in facoltativa e obbligatoria.

Mediazione civile FACOLTATIVA

Si ricorre alla mediazione civile facoltativa per tutte le controversie civili e commerciali aventi ad oggetto materie diverse da quelle indicate dalla normativa all’art 5, c.1bis e c. 2 del Decreto Legislativo 28/2010, purché si tratti comunque dei cosiddetti diritti disponibili, cioè quei diritti che il titolare può trasferire ad altri o rinunciarvi.

In sostanza, nella piena disponibilità di tali diritti, la mediazione risulta quindi essere uno strumento al quale le parti possono liberamente accedere per tentare di individuare una soluzione conciliativa alla propria controversia.

 

Mediazione civile OBBLIGATORIA

Si ricorre alla mediazione civile obbligatoria quando l’utilizzo di questo strumento è condizione di procedibilità per agire in giudizio. Ciò significa che una parte prima di rivolgersi al giudice per ottenere una sentenza – con esito e tempi incerti – è tenuta ad esperire un tentativo di conciliazione.

La mediazione è condizione di procedibilità in tre casi.

Il primo caso di mediazione civile obbligatoria riguarda le materie oggetto della controversia. La normativa indica – all’art 5 c. 1 bis del Decreto Legislativo 28/2010 – l’elenco delle materie specifiche per le quali chi intende esercitare in giudizio un’azione è preliminarmente tenuto, assistito dal suo avvocato, a esperire il procedimento di mediazione. Si tratta delle controversie in materia di:

  • condominio;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari;
  • risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
  • affitto di aziende;
  • comodato;
  • locazione;
  • patti di famiglia;
  • divisione;
  • diritti reali;
  • successioni ereditarie;
  • associazione in partecipazione
  • consorzio
  • franchising
  • opera
  • rete
  • somministrazione
  • società di persone
  • subfornitura. 

Il secondo caso di mediazione civile obbligatoria si riferisce all’ipotesi – prevista all’art 5 c. 2 del Decreto Legislativo 28/2010 – in cui “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, dispone l’esperimento del procedimento di mediazione”.

 

Il terzo caso di mediazione civile obbligatoria si ha “quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo di un ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione” (art 5 sexies del Decreto Legislativo 28/2010), promuovendo così una giustizia più partecipativa e rapida.

 

Come avviene il procedimento di mediazione

Dopo la presentazione della domanda di mediazione il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti tra venti e quaranta giorni dal deposito della domanda. La comunicazione all’altra parte della ricezione dell’istanza e la convocazione al primo incontro sono effettuate dall’organismo – oppure a cura della parte istante – con ogni mezzo idoneo tale da garantirne la ricezione.

In occasione del primo incontro spetta al mediatore chiarire alle parti presenti le caratteristiche della mediazione e le sue modalità di svolgimento ed iniziare la procedura di mediazione.

In questo incontro e negli eventuali successivi il mediatore e le parti esplorano la controversia attraverso la libera espressione dei distinti punti di vista mediante sessioni congiunte o tramite sessioni riservate con le singole parti e i loro assistenti legali. In questa fase, andando oltre le pretese dichiarate dalle parti, si fanno emergere gli interessi e i bisogni latenti e si procede con la negoziazione, facilitata dal mediatore, al fine di individuare soluzioni di reciproca soddisfazione.
La mediazione, in quanto procedimento che si basa sulla libera adesione delle parti, permette loro di abbandonare la procedura in qualsiasi momento

Il procedimento di mediazione si conclude con un verbale di accordo o di mancato accordo, a seconda che le parti abbiano raggiunto o meno una soluzione in ordine alla controversia che le riguarda.

Chi gestisce il procedimento di mediazione?

Gli organismi di mediazione civile.

Gli organismi di mediazione civile sono enti pubblici o privati presso cui si può svolgere il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 28/2010.

Gli organismi abilitati a svolgere la mediazione sono iscritti in un apposito registro presso il Ministero della Giustizia.

Agli organismi di mediazione civile sono richieste professionalità ed efficienza. In particolare, sono richieste:

  • La capacità organizzativa e quella finanziaria. L’attività di mediazione deve essere prevista come esclusiva nell’oggetto sociale o nello scopo associativo. Ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, gli organismi devono possedere un capitale non inferiore a 10.000 euro. Ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, gli organismi devono attestare di essere in grado di poter operare in almeno due province della stessa regione o, in alternativa, in due regioni diverse;
  • Una polizza assicurativa di importo non inferiore a 1.000.000 di euro per la eventuale responsabilità che possa derivare dallo svolgimento delle attività dell’organismo e dei suoi mediatori;
  • Il possesso del requisito di onorabilità da parte dei soci e di tutto il personale dell’organismo;
  • Il possesso del requisito di trasparenza contabile e amministrativa;
  • Le garanzie di riservatezza, imparzialità e indipendenza nell’ambito delle attività di mediazione. Inoltre, è richiesto che il regolamento di procedura dell’organismo sia conforme alla normativa, anche per quanto riguarda il rapporto giuridico con i propri mediatori;
  • L’impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa;
  • Una sede principale e – tramite sedi secondarie – la capacità operativa sopra richiamata.

Perché scegliere GM&P mediazione?

Perché da anni i suoi mediatori si occupano di mediazione, ancor prima che la legge la rendesse obbligatoria.

Perché ha, tra i suoi mediatori, professionisti qualificati che hanno unito competenza a livello accademico ed esperienza sul campo.

Perché chi si avvicina a GM&P troverà un servizio economico e tra i più vicini alla persona, con la convinzione che la mediazione debba essere uno strumento ed una possibilità per tutti e alla portata di tutti. Troverà, inoltre, risorse che aiuteranno e sosterranno le parti durante tutti i passaggi formali e sostanziali del percorso di mediazione. 

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